Si parla di matrimonio putativo quando lo stesso sia stato dichiarato invalido (per nullità o annullamento), ma ugualmente sia stato contratto in buona fede da uno o da entrambi i coniugi.
Il matrimonio putativo va distinto dalla diversa ipotesi di matrimonio inesistente, che si verifica, ad esempio, quando manchi totalmente l’atto di matrimonio.
Come si diceva, nel caso in cui un matrimonio, seppur nullo o annullato, sia stato celebrato, non è escluso che esso possa produrre effetti giuridici.
La buona fede di uno o di entrambi i coniugi consiste nella mancata conoscenza dei motivi di invalidità e si presume esistente. La stessa deve sussistere al momento della celebrazione, per acquisire rilevanza giuridica.
All’ignoranza dei motivi di invalidità, costituente buona fede, si fanno ricondurre anche gli stati di violenza e minaccia cui può essere assoggettato il coniuge.
Vanno tuttavia valutate in maniera distinta le conseguenze giuridiche del matrimonio putativo, a seconda che le stesse ricadano sui coniugi o sui figli.
Per quanto riguarda i coniugi, rimane discriminante la questione della buona fede.
Nel caso in cui entrambi i coniugi fossero in buona fede al momento della celebrazione, gli effetti del matrimonio, per gli stessi, permarranno fino al giorno del passaggio in giudicato della sentenza che dichiari la nullità o che pronunzi l’annullamento del matrimonio.
Sussiste la possibilità, in tale fattispecie, che vengano disposti provvedimenti economici anche per il tempo successivo a tale data.
Nel caso in cui, invece, uno solo dei coniugi fosse in buona fede, l’altro coniuge in mala fede (ossia a conoscenza dei motivi di invalidità) sarà tenuto a corrispondere una congrua indennità, anche in caso di mancanza di prova del danno sofferto, che dovrà comprendere in ogni caso una somma corrispondente a tre anni di assegno di mantenimento, rimanendo obbligato alla prestazione degli alimenti, qualora non vi siano altri obbligati.
Tali conseguenze risarcitorie potrebbero ricadere anche a carico di terzi, qualora fosse loro imputabile la nullità del matrimonio.
Per quanto riguarda gli effetti del matrimonio putativo nei confronti dei figli… continua