L’affidamento esclusivo

Affidamento

Affidamento esclusivo

Prima che nel 2006 venisse introdotto l’affidamento condiviso, era la forma praticamente unica di affidamento in caso di separazione dei genitori.

La prassi prevedeva, in maniera pressoché costante, l’affidamento alla madre.

Residuale rimaneva, invece, l’ipotesi dell’affido congiunto (da non confondersi con l’attuale affidamento condiviso), che si attuava solo in caso di accordo tra i coniugi sul punto.

Attualmente, l’affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei coniugi rimane un’ipotesi solo residuale, che può essere adottata dal Giudice quando l’affidamento anche all’altro genitore si riveli contrario all’interesse del minore.

Il Giudice dovrà motivare il provvedimento alla luce di tale presupposto.

La giurisprudenza ha stabilito il principio secondo il quale, per disporre l’affidamento esclusivo dei figli minori, occorre non solo una valutazione positiva del coniuge al quale si intende affidarli, ma anche una valutazione negativa del genitore che si intende escludere dall’affidamento stesso.

Tale valutazione potrà investire, ad esempio, l’aspetto educativo, la manifesta carenza cognitiva, la personalità violenta o la condotta non idonea di un genitore.

In nessun caso questo provvedimento potrà essere motivato esclusivamente con l’accesa conflittualità tra i genitori. Viceversa, si ritornerebbe in tutto e per tutto al vecchio affidamento.

L’indagine su tali presupposti dovrà essere condotta dal Giudice in maniera approfondita, non potendosi basare esclusivamente sulle argomentazioni di parte.

L’affidamento esclusivo ultima modifica: 2012-11-03T15:59:03+02:00 da di Isernia