Assegno di mantenimento al figlio maggiorenne

Con una recentissima pronuncia, la Cassazione ha ribadito il suo orientamento in materia di assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, pur laureato e lavoratore precario.

La I Sez. Civ. della Suprema Corte, con la sentenza n. 11020 del 9 maggio 2013, ha infatti stabilito che il diritto di percepire l’assegno e, più in generale, quello di vedersi riconosciuto il diritto ad essere mantenuto dai genitori, non cessa per il solo fatto di aver raggiunto la maggiore età, ma perdura sino a quando il figlio non si sia reso economicamente autosufficiente.

Unica e condivisibile eccezione è rivestita dal rifiuto ingiustificato e/o dall’inerzia del figlio, il quale rifiuti o non si adoperi per rendersi autosufficiente.

Purtuttavia, ai fini di tale valutazione, vanno tenuti in considerazione il percorso scolastico e formativo, nonché la condizione contingente del mercato del lavoro, specie nel settore specifico.

Assegno di mantenimento al figlio maggiorenne ultima modifica: 2013-05-22T10:30:45+02:00 da di Isernia