Mentre è pacifico che il figlio minore vada mantenuto ed, in mancanza, scatti la sanzione penale a carico del genitore inadempiente, è piuttosto controverso in quali casi siano addebitabili conseguenze penali per l’omesso mantenimento del figlio maggiorenne.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 23581 del 30 maggio 2013, ha statuito che, in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del figlio maggiorenne, ricorra, parallelamente alla responsabilità civile, anche la corrispondente responsabilità penale, nel caso in cui il detto figlio sia inabile al lavoro.
Per inabile al lavoro, si intende colui che abbia, secondo il dettato della legge 118 del 1971, una totale e permanente inabilità lavorativa.
Ne discende che, in caso di riduzione della capacità lavorativa inferiore o pari al 74%, tale inabilità non possa essere considerata rilevante ai fini della sanzione penale, ma integri solamente un illecito civile.