Il comportamento dei coniugi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione della convivenza può essere causa di addebito della stessa, quando tale comportamento confermi le ragioni per le quali veniva chiesto l’addebito.
Questo stabiliva la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10719 dell’8 maggio 2013, precisando che non sempre il comportamento tenuto dai coniugi, nel periodo immediatamente successivo alla cessazione della convivenza, sia indifferente ai fini dell’addebitabilità della separazione.
La Suprema Corte si esprimeva in questi termini in relazione al comportamento di una donna, allontanatasi volontariamente dalla casa familiare, unitamente ai figli, senza dare più notizie.
Anche se tale allontanamento aveva inizio prima della presentazione della domanda di separazione, tale condotta si protraeva anche nelle more del giudizio, privando di fatto il padre ed i figli della possibilità di relazionarsi vicendevolmente ed aggravando notevolmente le responsabilità della prima in ordine alla rottura del matrimonio.