L’accordo con il quale i coniugi hanno inteso concordare le loro vicende patrimoniali ed economiche, una volta intervenuta la pronuncia di addebito della separazione, viene inficiato e reso invalido, al punto da non poter più essere considerato vincolante per gli stessi.
Così si è pronunciata la Cassazione, con la sentenza n. 10718 dell’8 maggio 2013.
Ciò significa che, in presenza di accordi circa il mantenimento del coniuge, questi dovranno essere rimessi in discussione se e quando intervenga una pronuncia di tal genere.